{"id":24,"date":"2011-12-20T15:31:15","date_gmt":"2011-12-20T15:31:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?page_id=24"},"modified":"2011-12-20T15:34:58","modified_gmt":"2011-12-20T15:34:58","slug":"diritto-di-famiglia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?page_id=24","title":{"rendered":"Diritto di famiglia"},"content":{"rendered":"<h3>Diritti e doveri nascenti dal matrimonio<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. I coniugi concordano tra loro l\u2019indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Nel caso in cui vi sia disaccordo sulla fissazione della residenza, ciascuno dei coniugi pu\u00f2 chiedere l\u2019intervento del Giudice, il quale tenta di raggiungere una soluzione concordata o, se possibile, adotta egli stesso la soluzione pi\u00f9 adeguata. Per conoscere tutti i diritti e doveri nascenti dal matrimonio, potete chiedere una consulenza allo studio legale Dal Bo.<\/p>\n<h3>Regime patrimoniale della famiglia<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regime patrimoniale legale della famiglia \u00e8 la comunione dei beni. Se i coniugi non desiderano tale regime possono scegliere la separazione dei beni od un eventuale altro regime attraverso un\u2019apposita convenzione. Se i coniugi non fanno nulla, il loro regime sar\u00e0 la comunione dei beni. Nel caso in cui i coniugi in regime di comunione legale intendano edificare una casa su un terreno di propriet\u00e0 esclusiva di uno solo di essi, la casa non cade in comunione perch\u00e9 prevale il principio della \u201caccessione\u201d, secondo il quale qualsiasi piantagione o costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo. Per qualsiasi informazione sul regime patrimoniale della famiglia si consiglia di consultare lo studio legale Dal Bo.<\/p>\n<h3>Impresa familiare<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit\u00e0 di lavoro nella famiglia o nell&#8217;impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell&#8217;impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch\u00e9 agli incrementi dell&#8217;azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, in proporzione alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato. Perch\u00e9 vi sia impresa familiare non \u00e8 necessario un accordo scritto, ma \u00e8 sufficiente la collaborazione di fatto di un familiare all\u2019impresa di altro familiare, che fa presumere l\u2019esistenza di un accordo tacito tra gli stessi. Il diritto agli utili dell&#8217;impresa familiare, previsto dall&#8217;art. 230 <em>bis<\/em> del codice civile., \u00e8 condizionato dai risultati raggiunti dall&#8217;azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell&#8217;azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell&#8217;impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante. Il diritto agli utili si prescrive, pertanto, nel termine di dieci anni a decorrere dalla cessazione dell\u2019impresa familiare o dalla cessazione della collaborazione del singolo partecipante. Per qualsiasi informazione sui diritti nascenti dall\u2019impresa familiare, contattate lo studio legale Dal Bo.<\/p>\n<h3>Separazione e divorzio<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019udienza in cui devono comparire personalmente i coniugi (udienza presidenziale), il Presidente del Tribunale d\u00e0 con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell\u2019interesse della prole e dei coniugi. Tra tali provvedimenti rientra anche l\u2019assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente pi\u00f9 debole. \u00c8 opportuno che i redditi occulti del coniuge tenuto al mantenimento emergano gi\u00e0 a tale udienza. Lo studio legale Dal Bo, per raggiungere tale scopo, si avvale di societ\u00e0 di investigazione e, quando \u00e8 possibile, analizza, con l\u2019ausilio di commercialisti, tutti i bilanci dell\u2019impresa collettiva di cui \u00e8 socio il coniuge obbligato al mantenimento. Per qualsiasi informazione contattate lo studio legale Dal Bo.<\/p>\n<h3>Famiglia di fatto<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo Stato italiano riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio. I diritti e doveri nascenti dal matrimonio sono regolamentati dal codice civile. Non esiste invece una normativa che disciplini la famiglia di fatto. I conviventi possono tuttavia regolamentare il proprio rapporto attraverso uno specifico accordo, al fine di concordare il modo in cui ciascun convivente sar\u00e0 tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia, l\u2019indirizzo della vita familiare, un regime patrimoniale regolante gli acquisti compiuti da ciascun convivente e cos\u00ec via. Per la redazione di accordi regolanti la convivenza potete consultare lo studio legale Dal Bo.<\/p>\n<h3>Azioni di disconoscimento della paternit\u00e0 e di contestazione della legittimit\u00e0 dei figli legittimi<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019azione di disconoscimento della paternit\u00e0 del figlio concepito durante il matrimonio \u00e8 consentita al padre, alla madre ed al figlio maggiorenne, in determinati casi previsti dalla legge: tra essi rientra anche l\u2019ipotesi di adulterio commesso dalla moglie tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita del figlio. Il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto, da parte del padre il giudizio di disconoscimento della paternit\u00e0 per adulterio della moglie, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell&#8217;adulterio stesso e non da quella della raggiunta &#8220;certezza&#8221; negativa, attraverso il test del DNA, della paternit\u00e0 biologica. Per una consulenza su tale materia potete contattare lo studio legale Dal Bo.<\/p>\n<h3>Protezione delle persone prive di autonomia<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La persona che, per effetto di un\u2019infermit\u00e0 ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilit\u00e0, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, pu\u00f2 essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. E&#8217; ammissibile il ricorso all&#8217;amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da ludopatia (gioco d\u2019azzardo patologico), al fine di fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilare sulla gestione del suo patrimonio imponendo soglie limite di spesa, nell&#8217;ottica di un riacquisto della capacit\u00e0 di gestire il denaro e di una riduzione della propensione al gioco. Per qualsiasi informazione sull\u2019amministrazione di sostegno contattate lo studio legale Dal Bo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diritti e doveri nascenti dal matrimonio Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. 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