{"id":5,"date":"2011-12-20T14:43:43","date_gmt":"2011-12-20T14:43:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=5"},"modified":"2012-07-08T09:24:59","modified_gmt":"2012-07-08T09:24:59","slug":"successioni-cosa-deve-fare-il-chiamato-in-possesso-dei-beni-ereditari-per-salvaguardare-il-proprio-patrimonio-da-eventuali-debiti-del-defunto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=5","title":{"rendered":"Successioni: cosa deve fare il chiamato in possesso dei beni ereditari per salvaguardare il proprio patrimonio da eventuali debiti del defunto?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO.<\/strong> Tizio \u00e8 deceduto senza testamento il 1 gennaio 2011 lasciando come unica erede la moglie Caia. Unico bene immobile di Tizio \u00e8 l\u2019appartamento in cui egli viveva insieme alla moglie, che tuttora ci abita. Caia, essendo venuta a conoscenza di ingenti debiti del marito, ha rinunciato all\u2019eredit\u00e0 in data 30 aprile 2011. Sempronio, uno dei creditori di Tizio, cita in giudizio Caia chiedendo la sua condanna al pagamento del debito di Tizio. Caia si difende eccependo di aver rinunciato all\u2019eredit\u00e0 del marito. Come si concluder\u00e0 il processo? <strong><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SPIEGAZIONE.<\/strong> La successione si apre al momento della morte del defunto. L\u2019eredit\u00e0 si devolve per testamento (c.d. successione testamentaria) o, quando manca il testamento, per legge (c.d. successione legittima). Nella successione legittima, l\u2019eredit\u00e0 si devolve ai soggetti (c.d. chiamati) indicati all\u2019art. 565 del codice civile. Il chiamato all\u2019eredit\u00e0, per diventare erede, deve accettare l\u2019eredit\u00e0 e l\u2019accettazione pu\u00f2 essere espressa o tacita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se al momento della morte del defunto il chiamato sa con certezza che il passivo supera l\u2019attivo ereditario, egli rinuncer\u00e0 all\u2019eredit\u00e0; se invece non ne \u00e8 sicuro, per mantenere il proprio patrimonio personale separato da quello del defunto, potr\u00e0 ricorrere ad un particolare tipo di accettazione espressa, denominata \u201caccettazione con beneficio di inventario\u201d, grazie alla quale il suo patrimonio personale non sar\u00e0 intaccato dai debiti ereditari nel caso in cui venga accertato che essi superano effettivamente l\u2019attivo. Quanto sin qui detto vale per il chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari. Per mantenere la separazione dei due patrimoni (personale ed ereditario) il chiamato che sia invece nel possesso dei beni ereditari \u00e8 tenuto a fare l\u2019inventario di essi entro tre mesi dall\u2019apertura della successione; in mancanza, viene considerato erede puro e semplice ed il suo patrimonio si confonde con quello ereditario. Venendo al caso di specie, Caia \u00e8 l\u2019unica chiamata all\u2019eredit\u00e0 di Tizio, che \u00e8 devoluta per legge (successione legittima). Caia, essendo in possesso di un bene ereditario (appartamento coniugale) per evitare che il proprio patrimonio fosse intaccato dai debiti ereditari avrebbe dovuto compiere l\u2019inventario entro tre mesi dalla morte del marito o, in alternativa, avrebbe dovuto rinunciare all\u2019eredit\u00e0 sempre entro detto termine. Non avendo fatto ci\u00f2 nei termini di legge, Caia \u00e8 divenuta erede pura e semplice e pertanto la sua successiva rinuncia all\u2019eredit\u00e0 (avvenuta ben oltre i tre mesi dalla morte del marito) \u00e8 priva di qualsiasi effetto. Ne consegue che Caia sar\u00e0 condannata al pagamento del debito che il marito aveva nei confronti del creditore Sempronio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CASO. Tizio \u00e8 deceduto senza testamento il 1 gennaio 2011 lasciando come unica erede la moglie Caia. 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