{"id":79,"date":"2012-06-16T08:27:16","date_gmt":"2012-06-16T08:27:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=79"},"modified":"2012-07-08T09:24:15","modified_gmt":"2012-07-08T09:24:15","slug":"azione-di-reintegrazione-della-quota-di-legittima-ed-accertamento-della-simulazione-della-vendita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=79","title":{"rendered":"Azione di reintegrazione della quota di legittima ed accertamento della simulazione della vendita"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO<\/strong>: Tizio ha un ingente patrimonio valutato in circa \u20ac 4.000.000. Egli \u00e8 coniugato con Caia ed ha due figli. Tizio vuole donare alla giovanissima amante Mevia, casalinga, uno dei suoi immobili valutato in circa \u20ac 1.300.000 ma, per non insospettire la moglie e per evitare che i familiari dopo la sua morte rivendichino pretese nei confronti di Mevia, decide di fare una finta vendita del bene a quest\u2019ultima anzich\u00e9 un atto di donazione. Si reca quindi dal notaio con Mevia per sottoscrivere l\u2019atto pubblico di vendita. Tizio, poco tempo dopo la vendita muore senza fare testamento e lascia un patrimonio di circa \u20ac 2.700.000. La moglie Caia, venuta a conoscenza della relazione extra coniugale del marito con Mevia, si rivolge agguerrita ad un avvocato al fine di sapere se sia possibile impugnare la vendita tra Tizio e Mevia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SPIEGAZIONE<\/strong>: I discendenti legittimi e naturali (ossia i figli e i nipoti), il coniuge e, qualora manchino i discendenti, anche gli ascendenti (ossia i genitori, i nonni, ecc.) nel momento in cui si apre la successione acquistano diritto ad una quota-parte del patrimonio del defunto, patrimonio che si calcola aggiungendo al <em>relictum<\/em>, cio\u00e8 a quanto egli ha lasciato in successione, il <em>donatum<\/em>, cio\u00e8 i beni usciti per effetto di donazioni durante la sua vita. I soggetti a cui \u00e8 riservata una quota-parte di patrimonio si chiamano \u201clegittimari\u201d e la quota loro riservata viene denominata \u201cquota di legittima\u201d. La quota di cui il defunto pu\u00f2 invece liberamente disporre viene chiamata \u201cquota disponibile\u201d. La quota di legittima \u00e8 variabile ed \u00e8 collegata alla quota disponibile: all\u2019aumentare della quota riservata ai legittimari corrisponde una diminuzione della quota di cui il defunto pu\u00f2 liberamente disporre. La quota disponibile non pu\u00f2 mai essere inferiore alla piena propriet\u00e0 di 1\/4 del patrimonio del defunto che si calcola, come sopra detto, aggiungendo al <em>relictum<\/em> il <em>donatum<\/em>. Nel nostro caso, se si riuscisse a dimostrare che la vendita tra Tizio e Mevia era in realt\u00e0 una donazione (simulazione), la quota di legittima della moglie Caia, in presenza di pi\u00f9 figli, sarebbe pari ad \u20ac 1.000.000, ossia 1\/4 del patrimonio di Tizio, costituito da \u20ac 2.700.000 (<em>relictum<\/em>) + \u20ac 1.300.000 (<em>donatum<\/em>). Caia ha invece ottenuto, quale erede legittima di Tizio, beni per un valore di \u20ac 900.000, ossia 1\/3 di \u20ac 2.700.000 (<em>relictum<\/em>). La quota legittima di Caia risulterebbe quindi lesa per \u20ac 100.000. Caia potr\u00e0 convenire in giudizio Mevia per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima, previo accertamento della simulazione della vendita. Caia, agendo come legittimario, ossia come terzo, potr\u00e0 provare con ogni mezzo che la vendita era in realt\u00e0 una donazione; nel caso di specie, l\u2019accertamento della simulazione sar\u00e0 abbastanza agevole perch\u00e9 potr\u00e0 essere provato che Mevia, essendo una giovane casalinga, non era in grado di pagare l\u2019elevato prezzo della vendita. Ma Caia potr\u00e0 ottenere un risultato ancor pi\u00f9 vantaggioso perch\u00e9 il suo avvocato, nell\u2019esaminare l\u2019atto di vendita, si \u00e8 accorto che in esso non hanno partecipato i testimoni, avendo le parti rinunciato alla loro presenza, come di regola accade nelle compravendite. Tizio, volendo in realt\u00e0 donare il bene a Mevia, avrebbe dovuto chiedere al notaio di far partecipare all\u2019atto anche i testimoni perch\u00e9, nelle donazioni, la loro presenza \u00e8 richiesta ai fini della validit\u00e0 dell\u2019atto: in assenza dei testimoni l\u2019atto pubblico di donazione \u00e8 nullo e quindi non produce alcun effetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SOLUZIONE<\/strong>: Caia, in qualit\u00e0 di legittimaria, potr\u00e0 agire in giudizio per ottenere, previo accertamento della simulazione della vendita, la reintegrazione della propria quota di legittima attraverso la riduzione della donazione e potr\u00e0 altres\u00ec avvantaggiarsi, come erede, della riacquisizione al patrimonio ereditario del bene oggetto della donazione nulla per la mancata presenza dei testimoni; l\u2019amante Mevia dovr\u00e0 restituire l\u2019immobile e non potr\u00e0 rivendicare alcunch\u00e9 sul patrimonio di Tizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CASO: Tizio ha un ingente patrimonio valutato in circa \u20ac 4.000.000. 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