{"id":8,"date":"2011-12-20T14:44:43","date_gmt":"2011-12-20T14:44:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=8"},"modified":"2012-07-08T09:24:44","modified_gmt":"2012-07-08T09:24:44","slug":"successioni-i-figli-alla-morte-di-uno-dei-genitori-sono-sempre-tenuti-a-restituire-alla-massa-ereditaria-i-beni-che-avevano-ricevuto-per-donazione-dal-defunto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=8","title":{"rendered":"Successioni: I figli, alla morte di uno dei genitori, sono sempre tenuti a restituire alla massa ereditaria i beni che avevano ricevuto per donazione dal defunto?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO.<\/strong> Tizio, vedovo, ha due figli, Tizietto e Caietta e dona al figlio prediletto Tizietto un bene immobile, il cui valore \u00e8 di circa \u20ac 100.000. Subito dopo la donazione Tizio muore: unici eredi legittimi sono i due figli, ai quali vengono devoluti tutti i beni ancora in propriet\u00e0 del padre, il cui valore al momento della morte \u00e8 di circa \u20ac 50.000. Caietta pretende che Tizietto restituisca alla massa dei beni ereditari l&#8217;immobile ricevuto in donazione da Tizio o comunque una somma corrispondente al suo valore (c.d. collazione). Pu\u00f2 Tizietto respingere la pretesa di Caietta?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SPIEGAZIONE.<\/strong> Per collazione si intende l\u2019obbligo a carico di alcuni soggetti, nella loro qualit\u00e0 di coeredi, di conferire, ossia di restituire alla massa dei beni ereditari, tutto ci\u00f2 che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente. I soggetti tenuti reciprocamente alla collazione sono soltanto i figli del defunto e loro discendenti (nipoti) nonch\u00e9 il coniuge del defunto medesimo. Perch\u00e9 operi la collazione devono sussistere contemporaneamente due presupposti: a) che i soggetti ai quali sono stati donati beni abbiano accettato l\u2019eredit\u00e0 e quindi abbiano assunto la qualifica di coeredi; b) che il defunto abbia lasciato dei beni (c.d. <em>relictum<\/em>) da dividere, ossia che tali beni siano in compropriet\u00e0 tra gli eredi. Se ad esempio il soggetto che ha ricevuto la donazione non \u00e8 divenuto erede perch\u00e9 ha rinunciato all\u2019eredit\u00e0, la collazione non opera per mancanza del primo presupposto e quindi il soggetto rinunciante potr\u00e0 trattenere la donazione ricevuta in vita dal defunto. La collazione non opera neppure nell\u2019ipotesi in cui il defunto abbia esonerato colui che ha ricevuto il bene donato dall\u2019obbligo di restituire lo stesso (c.d. dispensa dalla collazione): tale dispensa pu\u00f2 essere contenuta nella donazione medesima od in un successivo testamento. La dispensa dalla collazione produce effetti soltanto nei limiti della quota di cui il defunto pu\u00f2 liberamente disporre (c.d. disponibile) e pertanto non pu\u00f2 mai pregiudicare la quota di legittima riservata ai legittimari. Nel caso prospettato, se Tizio avesse dispensato Tizietto dalla collazione, la dispensa sarebbe stata del tutto efficace perch\u00e8 non avrebbe pregiudicato la quota di legittima spettante a Caietta che \u00e8 pari ad \u20ac 50.000: \u20ac 100.000 (donazione) + \u20ac 50.000 (beni lasciati in eredit\u00e0) = \u20ac 150.000 : 1\/3 (quota di legittima) = \u20ac 50.000. Ma Tizio si \u00e8 dimenticato di far inserire nell\u2019atto pubblico di donazione la clausola della dispensa dalla collazione a favore di Tizietto, n\u00e9 esiste un testamento nel quale ben poteva essere inserita tale clausola. Tizietto per\u00f2 potr\u00e0 ugualmente paralizzare la pretesa di Caietta rinunciando all\u2019eredit\u00e0 di Tizio; cos\u00ec facendo egli non diventa erede e pertanto viene a mancare uno dei due presupposti (lett. a) indispensabili affinch\u00e8 possa operare la collazione. A seguito della rinuncia di Tizietto, tutti i beni lasciati da Tizio saranno devoluti a Caietta la quale potr\u00e0 diventare unica erede accettando l\u2019eredit\u00e0 del padre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CASO. Tizio, vedovo, ha due figli, Tizietto e Caietta e dona al figlio prediletto Tizietto un bene immobile, il cui valore \u00e8 di circa \u20ac 100.000. 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