{"id":94,"date":"2012-10-23T07:32:47","date_gmt":"2012-10-23T07:32:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=94"},"modified":"2012-10-23T07:33:24","modified_gmt":"2012-10-23T07:33:24","slug":"rinuncia-all%e2%80%99azione-di-riduzione-da-parte-di-un-legittimario-e-sue-conseguenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=94","title":{"rendered":"Rinuncia all\u2019azione di riduzione da parte di un legittimario e sue conseguenze [Luglio 2012]"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO.<\/strong> Tizio, vedovo, ha un\u2019unica figlia Caia, nubile, la quale \u00e8 in pessimi rapporti con il padre perch\u00e9 non sopporta la sua giovane compagna Sempronia. Visti i dissapori con la figlia, Tizio fa testamento ed istituisce erede universale di tutto il suo patrimonio la convivente Sempronia. Tizio muore pochi mesi dopo il testamento e Caia, ancor pi\u00f9 risentita nei confronti del padre, decide orgogliosamente di accettare il testamento e quindi rinuncia ad agire giudizialmente nei confronti dell\u2019estranea Sempronia per la reintegrazione della propria quota di legittima. Il padre di Tizio, Tobia, venuto a sapere della rinuncia della nipote Caia, si rivolge ad un avvocato per rivendicare la propria quota di legittima nei confronti di Sempronia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SPIEGAZIONE.<\/strong> I soggetti ai quali \u00e8 riservata dalla legge una quota del patrimonio del defunto (legittimari) sono il coniuge, i figli del defunto (e loro discendenti), ed in assenza di figli e discendenti, anche gli ascendenti di quest\u2019ultimo (nonni, bisnonni, ecc.). La quota riservata a tali soggetti viene detta \u201clegittima\u201d, mentre la quota di cui il defunto pu\u00f2 liberamente disporre \u00e8 denominata \u201cdisponibile\u201d. Nel caso in cui il defunto lasci un unico figlio (come nel caso di specie) la quota di legittima \u00e8 pari a met\u00e0 del patrimonio e la quota disponibile \u00e8 pari all\u2019altra met\u00e0. Nel caso invece il defunto, privo di coniuge e di figli, lasci un unico ascendente, la quota di legittima spettante a quest\u2019ultimo \u00e8 pari ad 1\/3 del patrimonio. La presenza di figli od anche di un solo figlio esclude gli ascendenti, i quali pertanto non possono mai concorrere con i figli del defunto. Il testamento che abbia leso la quota di legittima \u00e8 valido ed efficace ma il legittimario leso pu\u00f2 agire in giudizio per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima (cosiddetta azione di riduzione) nei confronti di colui al quale \u00e8 stata assegnata una quota eccedente la disponibile. Tornando al nostro caso, il testamento di Tizio ha certamente leso la quota di legittima di Caia, pari ad \u00bd del patrimonio, perch\u00e9 all\u2019estranea Sempronia \u00e8 stato assegnato il 100% del patrimonio del defunto anzich\u00e9 la quota disponibile. Ma Caia ha rinunciato all\u2019azione di riduzione e quindi ha rinunciato alla propria quota di legittima. A questo punto ci si chiede: la rinuncia di Caia pu\u00f2 essere parificata alla sua inesistenza? In altri termini, si pu\u00f2 dire che Caia, a seguito della rinuncia, \u00e8 come se non fosse mai esistita? Se la risposta fosse positiva, in assenza di Caia, il nonno Tobia potrebbe rivendicare la propria quota di legittima (1\/3) nei confronti di Sempronia; se invece la risposta fosse negativa, Caia, sebbene rinunciante, si dovrebbe considerare pur sempre esistente alla morte di Tizio e la sua presenza in quanto figlia escluderebbe il nonno Tobia come legittimario. In questo caso la quota che sarebbe spettata a Caia andr\u00e0 ad ampliare la quota disponibile che passer\u00e0 dal 50% al 100% del patrimonio del defunto. Sino all\u2019aprile 2006 la prevalente giurisprudenza dava risposta positiva al quesito. Nell\u2019aprile 2006 sono intervenute due decisioni della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che hanno invece dato risposta negativa al quesito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SOLUZIONE.<\/strong> Nonostante la rinuncia di Caia, la presenza di quest\u2019ultima esclude il legittimario nonno Tobia, che nulla potr\u00e0 pertanto rivendicare. La quota della rinunciante Caia andr\u00e0 ad ampliare quella di Sempronia, che potr\u00e0 quindi trattenere l\u2019intero patrimonio del defunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CASO. Tizio, vedovo, ha un\u2019unica figlia Caia, nubile, la quale \u00e8 in pessimi rapporti con il padre perch\u00e9 non sopporta la sua giovane compagna Sempronia. 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