{"id":99,"date":"2012-10-23T07:37:14","date_gmt":"2012-10-23T07:37:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=99"},"modified":"2012-10-23T07:40:13","modified_gmt":"2012-10-23T07:40:13","slug":"spiegazione-il-genitore-naturale-anche-se-unito-in-matrimonio-con-altra-persona-puo-riconoscere-in-qualsiasi-tempo-il-proprio-figlio-biologico-il-riconoscimento-puo-avvenire-da-uno-soltanto-dei-ge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaledalbo.it\/?p=99","title":{"rendered":"Riconoscimento del figlio naturale (od accertamento giudiziale della filiazione naturale) e diritti ereditari del figlio riconosciuto[Settembre 2012]"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SINTESI DEL CASO.<\/strong> A seguito di una relazione tra Tizio e Sempronia \u00e8 nata la figlia Caia, che non \u00e8 mai stata riconosciuta da Tizio, il quale si \u00e8 poi sposato con Mevia ed ha avuto da quest\u2019ultima tre figli maschi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Caia si rivolge ad un avvocato per sapere se potr\u00e0 opporsi all\u2019eventuale riconoscimento da parte di Tizio ovvero se dopo la morte di quest\u2019ultimo potr\u00e0 chiedere lei l\u2019accertamento della paternit\u00e0 naturale per rivendicare una parte dell\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SPIEGAZIONE (<em>\u2026continua<\/em>).<\/strong> \u00c8 gi\u00e0 stato detto che il genitore pu\u00f2 riconoscere in qualsiasi momento il proprio figlio biologico. In assenza di riconoscimento il figlio pu\u00f2 far accertare giudizialmente, senza limiti di tempo, la paternit\u00e0 e\/o la maternit\u00e0 naturale. Se il figlio muore prima di aver iniziato l\u2019azione questa pu\u00f2 essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte. Se il figlio muore dopo aver promosso l\u2019azione, essa pu\u00f2 essere proseguita dai suoi discendenti. Il figlio pu\u00f2 promuovere l\u2019azione anche dopo la morte del genitore: in tal caso essa va promossa nei confronti degli eredi del genitore defunto. In assenza degli eredi (ad esempio perch\u00e9 anch\u2019essi deceduti) l\u2019azione \u00e8 inammissibile. La prova della maternit\u00e0 o della paternit\u00e0 naturale pu\u00f2 essere data con ogni mezzo (ad esempio per testimoni, per presunzioni, attraverso indagini ematologiche e genetiche, ecc.). Con il riconoscimento o con l\u2019accertamento giudiziale della paternit\u00e0 o della maternit\u00e0, il figlio acquista lo <em>status<\/em> di figlio naturale del genitore che lo ha riconosciuto o nei confronti del quale \u00e8 stata accertata giudizialmente la filiazione. Nell\u2019ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori tenuto perci\u00f2 a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno il corrispondente obbligo dell\u2019altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia giudiziale di paternit\u00e0 o maternit\u00e0, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Pertanto il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio pu\u00f2 agire in via di regresso nei confronti dell\u2019altro genitore per ottenere il rimborso <em>pro quota<\/em> delle spese sostenute per il figlio sin dalla sua nascita. L\u2019azione di regresso pu\u00f2 tuttavia essere esercitata soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale perch\u00e9 solo a seguito della sentenza si costituisce lo <em>status<\/em> di figlio naturale, seppure con effetti che retroagiscono al momento della nascita; sempre dal passaggio in giudicato della sentenza inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale dell\u2019azione di regresso. Per quanto riguarda i diritti ereditari, il Legislatore ha attribuito al figlio naturale riconosciuto, o la cui filiazione \u00e8 stata accertata giudizialmente, gli stessi diritti successori spettanti al figlio legittimo (ossia il figlio nato durante il matrimonio), con il solo limite del diritto alla commutazione concessa al solo figlio legittimo. Per diritto alla commutazione si intende il diritto concesso ai figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali. Qualora i figli naturali si oppongano alla commutazione, la decisione sull\u2019attuazione della stessa spetta al giudice, il quale valuta le circostanze personali e patrimoniali. Con la commutazione si attua, in sostanza, una estromissione del figlio naturale dalla comunione ereditaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SOLUZIONE<\/strong>. Caia, nel caso in cui il padre Tizio intendesse riconoscerla, potr\u00e0 opporsi rifiutando il proprio assenso al riconoscimento; Caia potr\u00e0 decidere di far accertare giudizialmente la paternit\u00e0 naturale anche dopo la morte del padre. Una volta accertata la filiazione, Caia avr\u00e0 gli stessi diritti successori degli altri tre figli legittimi di Tizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SINTESI DEL CASO. 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