Successioni: cosa deve fare il chiamato in possesso dei beni ereditari per salvaguardare il proprio patrimonio da eventuali debiti del defunto?

IL CASO. Tizio è deceduto senza testamento il 1 gennaio 2011 lasciando come unica erede la moglie Caia. Unico bene immobile di Tizio è l’appartamento in cui egli viveva insieme alla moglie, che tuttora ci abita. Caia, essendo venuta a conoscenza di ingenti debiti del marito, ha rinunciato all’eredità in data 30 aprile 2011. Sempronio, uno dei creditori di Tizio, cita in giudizio Caia chiedendo la sua condanna al pagamento del debito di Tizio. Caia si difende eccependo di aver rinunciato all’eredità del marito. Come si concluderà il processo?

SPIEGAZIONE. La successione si apre al momento della morte del defunto. L’eredità si devolve per testamento (c.d. successione testamentaria) o, quando manca il testamento, per legge (c.d. successione legittima). Nella successione legittima, l’eredità si devolve ai soggetti (c.d. chiamati) indicati all’art. 565 del codice civile. Il chiamato all’eredità, per diventare erede, deve accettare l’eredità e l’accettazione può essere espressa o tacita.

Se al momento della morte del defunto il chiamato sa con certezza che il passivo supera l’attivo ereditario, egli rinuncerà all’eredità; se invece non ne è sicuro, per mantenere il proprio patrimonio personale separato da quello del defunto, potrà ricorrere ad un particolare tipo di accettazione espressa, denominata “accettazione con beneficio di inventario”, grazie alla quale il suo patrimonio personale non sarà intaccato dai debiti ereditari nel caso in cui venga accertato che essi superano effettivamente l’attivo. Quanto sin qui detto vale per il chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari. Per mantenere la separazione dei due patrimoni (personale ed ereditario) il chiamato che sia invece nel possesso dei beni ereditari è tenuto a fare l’inventario di essi entro tre mesi dall’apertura della successione; in mancanza, viene considerato erede puro e semplice ed il suo patrimonio si confonde con quello ereditario. Venendo al caso di specie, Caia è l’unica chiamata all’eredità di Tizio, che è devoluta per legge (successione legittima). Caia, essendo in possesso di un bene ereditario (appartamento coniugale) per evitare che il proprio patrimonio fosse intaccato dai debiti ereditari avrebbe dovuto compiere l’inventario entro tre mesi dalla morte del marito o, in alternativa, avrebbe dovuto rinunciare all’eredità sempre entro detto termine. Non avendo fatto ciò nei termini di legge, Caia è divenuta erede pura e semplice e pertanto la sua successiva rinuncia all’eredità (avvenuta ben oltre i tre mesi dalla morte del marito) è priva di qualsiasi effetto. Ne consegue che Caia sarà condannata al pagamento del debito che il marito aveva nei confronti del creditore Sempronio.

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