Riconoscimento del figlio naturale (od accertamento giudiziale della filiazione naturale) e diritti ereditari del figlio riconosciuto (PARTE PRIMA) [Agosto 2012]

IL CASO. Tizio, in giovane età, a seguito di una relazione sentimentale con Sempronia ha concepito con quest’ultima la figlia Caia, che però non ha mai riconosciuto. Tizio, disinteressandosi completamente della bambina, alcuni anni dopo ha contratto matrimonio con Mevia, con la quale ha avuto tre figli maschi. Essendosi i figli legittimi allontanatisi da casa per ragioni di lavoro, Tizio, ormai giunto in età pensionabile, cerca di riavvicinarsi alla figlia Caia ormai quarantenne, con ripetuti contatti telefonici. Caia non vuole però incontrare Tizio perché non prova per lui alcun affetto paterno. Dopo alcuni tentennamenti, Caia si rivolge ad un avvocato per sapere se potrà opporsi all’eventuale volontà del padre di riconoscerla ovvero se dopo la morte del padre potrà chiedere lei l’accertamento della paternità naturale per rivendicare una parte dell’eredità.

SPIEGAZIONE. Il genitore naturale, anche se unito in matrimonio con altra persona, può riconoscere in qualsiasi tempo il proprio figlio biologico; il riconoscimento può avvenire da uno soltanto dei genitori naturali ovvero da entrambi congiuntamente o separatamente in momenti successivi. Il genitore, per riconoscere il figlio naturale, deve però aver compiuto i 16 anni di età. Se il figlio da riconoscere ha già compiuto i 16 anni è necessario il suo assenso affinché il riconoscimento possa produrre effetti; se invece il figlio è minore degli anni 16 è necessario il consenso del genitore naturale che per primo ha riconosciuto il figlio. Se il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, non vuole prestare il consenso al riconoscimento da parte dell’altro genitore, quest’ultimo può agire in giudizio avanti il Tribunale per i minorenni, il quale può pronunciare ugualmente il riconoscimento, pur in mancanza del consenso dell’altro genitore naturale, quando il riconoscimento del secondo genitore risponda agli interessi del figlio medesimo, cioè sia per lui vantaggioso. Il riconoscimento del figlio naturale deve essere fatto nelle forme previste dalla legge: nell’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita od al concepimento del figlio, avanti ad ufficiale dello stato civile od in un atto pubblico od in un testamento, qualunque sia la forma di questo, cioè anche in un testamento olografo che è quel testamento scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Una volta che il genitore abbia riconosciuto il figlio, il riconoscimento è definitivo, ossia non può essere più revocato. Lo stesso vale anche se il riconoscimento è contenuto in un testamento: il testatore può sempre revocare il testamento ma il riconoscimento del figlio ivi contenuto rimane sempre valido ed efficace. Il riconoscimento contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore. Con riguardo al cognome, la legge stabilisce che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto ma se il riconoscimento è avvenuto contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Nel caso in cui il riconoscimento del padre sia successivo a quello della madre, il figlio maggiorenne può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nella medesima ipotesi, se il figlio è invece minorenne, sarà il giudice a decidere se debba assumere il cognome del padre, quale genitore che l’ha riconosciuto per secondo.

(La prosecuzione del caso sarà pubblicata nel prossimo numero)

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