Successioni: I figli, alla morte di uno dei genitori, sono sempre tenuti a restituire alla massa ereditaria i beni che avevano ricevuto per donazione dal defunto?

IL CASO. Tizio, vedovo, ha due figli, Tizietto e Caietta e dona al figlio prediletto Tizietto un bene immobile, il cui valore è di circa € 100.000. Subito dopo la donazione Tizio muore: unici eredi legittimi sono i due figli, ai quali vengono devoluti tutti i beni ancora in proprietà del padre, il cui valore al momento della morte è di circa € 50.000. Caietta pretende che Tizietto restituisca alla massa dei beni ereditari l’immobile ricevuto in donazione da Tizio o comunque una somma corrispondente al suo valore (c.d. collazione). Può Tizietto respingere la pretesa di Caietta?

SPIEGAZIONE. Per collazione si intende l’obbligo a carico di alcuni soggetti, nella loro qualità di coeredi, di conferire, ossia di restituire alla massa dei beni ereditari, tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente. I soggetti tenuti reciprocamente alla collazione sono soltanto i figli del defunto e loro discendenti (nipoti) nonché il coniuge del defunto medesimo. Perché operi la collazione devono sussistere contemporaneamente due presupposti: a) che i soggetti ai quali sono stati donati beni abbiano accettato l’eredità e quindi abbiano assunto la qualifica di coeredi; b) che il defunto abbia lasciato dei beni (c.d. relictum) da dividere, ossia che tali beni siano in comproprietà tra gli eredi. Se ad esempio il soggetto che ha ricevuto la donazione non è divenuto erede perché ha rinunciato all’eredità, la collazione non opera per mancanza del primo presupposto e quindi il soggetto rinunciante potrà trattenere la donazione ricevuta in vita dal defunto. La collazione non opera neppure nell’ipotesi in cui il defunto abbia esonerato colui che ha ricevuto il bene donato dall’obbligo di restituire lo stesso (c.d. dispensa dalla collazione): tale dispensa può essere contenuta nella donazione medesima od in un successivo testamento. La dispensa dalla collazione produce effetti soltanto nei limiti della quota di cui il defunto può liberamente disporre (c.d. disponibile) e pertanto non può mai pregiudicare la quota di legittima riservata ai legittimari. Nel caso prospettato, se Tizio avesse dispensato Tizietto dalla collazione, la dispensa sarebbe stata del tutto efficace perchè non avrebbe pregiudicato la quota di legittima spettante a Caietta che è pari ad € 50.000: € 100.000 (donazione) + € 50.000 (beni lasciati in eredità) = € 150.000 : 1/3 (quota di legittima) = € 50.000. Ma Tizio si è dimenticato di far inserire nell’atto pubblico di donazione la clausola della dispensa dalla collazione a favore di Tizietto, né esiste un testamento nel quale ben poteva essere inserita tale clausola. Tizietto però potrà ugualmente paralizzare la pretesa di Caietta rinunciando all’eredità di Tizio; così facendo egli non diventa erede e pertanto viene a mancare uno dei due presupposti (lett. a) indispensabili affinchè possa operare la collazione. A seguito della rinuncia di Tizietto, tutti i beni lasciati da Tizio saranno devoluti a Caietta la quale potrà diventare unica erede accettando l’eredità del padre.

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